Congedi Parentali
Approfondimenti e novità
Alla luce delle recenti innovazioni su questa materia, i Dipartimenti Nazionali del Personale Navigante delle OO/SS Confederali hanno reiterato all’azienda nella giornata di ieri, una richiesta d’incontro urgente sul tema CONGEDI PARENTALI.
Perché?
La necessità di questo confronto si determina per effetto delle recenti novità introdotte dalla legislazione vigente.
A seguito di numerose richieste pervenute alla nostra Segreteria, abbiamo ritenuto di elaborare un brevissimo excursus per rispondere ai quesiti che ci sono stati posti, riconfermando tuttavia che considerate le numerose fattispecie che potrebbero generarsi, il colloquio diretto resta la primaria via confronto tra sindacato e lavoratori.
La legislazione
La materia del Congedo Parentale fu regolamentata, per la prima volta, dalla legge 1204 del 30 dicembre 1971: oggi è inserita nel Testo Unico L.151/2001 agli art.li 32 e seguenti ma ha subìto sostanziali modifiche, con le leggi finanziarie che si sono succedute nel tempo.
In particolare parliamo della legge 228 del 24/12/2012 di cui all’art.1 c.339 e della legge 183/2014 art. 1 c.8/9, che hanno profondamente innovato per merito e metodo, il ventaglio delle tutele disegnate dal legislatore a sostegno della Maternità e Paternità.
Ricordiamo che sono, inoltre, fondamentali per l’esercizio del diritto legato al congedo parentale le disposizioni applicative emanate dall’INPS tramite circolari e messaggi; di seguito alcune tra le più significative.
• la n. 17 del 26 gennaio 1982;
• la n. 109 del 6 giugno 2000;
• la n. 8 del 17 gennaio 2003;
• la n. 139 del 17 luglio 2015 (quest’ultima relativa alle modalità ed al periodo d’indennizzo)
• messaggio 28379 del 25 ottobre 2006
• messaggio 19772 del 18 ottobre 2011.
Ricordiamo che andando sul motore di ricerca dell’INPS e digitando il numero e la data della circolare e/o del messaggio potrete visualizzarla.
Cos’e’ il Congedo Parentale?
E’ un diritto fondamentale che spetta alla madre ed al padre, per poter usufruire di un periodo complessivo di astensione dal lavoro di 10 mesi:
• alla lavoratrice madre spetta un periodo continuativo o frazionato pari a 6 mesi;
• al padre lavoratore, dalla nascita del figlio, un periodo continuativo o frazionato pari a 6 mesi;
• Qualora vi sia un solo genitore un periodo continuativo o frazionabile elevabile sino a 10 mesi;
• Qualora il padre lavoratore eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a tre mesi, il limite complessivo dei congedi parentali dei genitori è elevato a undici mesi.
La funzione del Congedo Parentale è appunto quella di consentire la presenza del genitore accanto al figlio/a nei primi anni di vita, al fine di soddisfare i bisogni affettivi e relazionali. Ribadiamo che il Congedo Parentale semplicemente, si comunica e non è soggetto a valutazioni aziendali di altra natura.
Segnaliamo che il decreto legislativo n° 80 del 15 giugno 2015 in attuazione dell’art.1 della legge delega 183/14 (Jobs Act) ha definitivamente chiarito che il congedo parentale spetta sino al dodicesimo anno di vita del figlio/a, ovvero, sino al dodicesimo anno d’ingresso del minore in caso di adozione o affidamento, riducendo il preavviso della comunicazione a 5 giorni. (Altri termini sono previsti per il Congedo ad ore)
Inoltre, tale decreto ha ampliato il periodo entro il quale è possibile ricevere l’indennizzo a prescindere dalle condizioni del reddito estendendolo sino al sesto anno di età del figlio/a.
Da ultimo anche la recente circolare INPS del 18 agosto u.s. (la numero 152), inserisce all’interno della legge sul Congedo Parentale, nuove prerogative che sono al vaglio del nostro Dipartimento Tecnico e Pari Opportunità.
Contribuzione Previdenziale
E’ fondamentale ribadire che i periodi di congedo parentale eventualmente goduti dal lavoratore, danno il diritto alla copertura previdenziale figurativa e la valorizzazione della contribuzione avviene in forza dell’art. 40 della legge 183/10.
In tal senso il nostro Dipartimento Tecnico è a Vostra disposizione per tutte le verifiche previdenziali che saranno ritenute necessarie (tale controllo è da noi fortemente raccomandato), infatti una costante visura e verifica del proprio estratto conto previdenziale ci metterà al riparo di faticose e improbabili ricostruzioni che potrebbero essere necessarie al termine della propria carriera professionale.
Come appare evidente la materia è certamente interessante ma altresì complessa. La nostra Organizzazione Sindacale è a vostra disposizione come detto, per ogni chiarimento o necessità.
Sarà nostra cura tenervi aggiornati al termine dell’incontro, di ogni eventuale novità di rilievo.
Roma, 23 agosto 2015
Dipartimento Nazionale
AAVV UGL TRASPORTO AEREO