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COMUNICATO SU ESENTATI

In data 18 novembre è stato definito da FILT-CGIL FIT-CISL UIL-Trasporti UGL-TA FLAI-TS e le aziende Airport Handling e SEA Handling un accordo sul personale esentato di SEA Handling, in CIGS a zero ore dal 01.09.2014.

Il tema dell’inidoneità specifica alla mansione era previsto all’art. 4 dell’accordo del 4 giugno 2014, dove si prevedeva per questo bacino di lavoratori: “l’individuazione di attività operative di supporto non soggette a sorveglianza sanitaria con inquadramento coerente con le declaratorie del CCNL”.

All’esito degli incontri sindacali, l’area operativa di supporto è stata composta dalle seguenti attività lavorative, per le quali potrebbe essere previsto un principio di rotazione:

  1. assistenza Passeggeri a Ridotta Mobilità (PRM): attività svolta attraverso contratto di appalto parziale con SEA
  1. movimentazione carrellini portabagagli
  1. trasporto merci
  1. trasporto bagagli
  1. sistemazione transenne e allestimento area check-in e imbarchi
  1. pulizie tecniche
  1. magazzino Lost&Found
  1. altre attività, purchè non soggette a sorveglianza sanitaria o comunque compatibili con lo stato di salute del lavoratore.

Tutte le mansioni indicate dall’accordo prevedono un attestazione finale al livello 7 del CCNL ASSOHANDLERS; nel caso in cui in cui si configuri attività di guida e controllo di altri lavoratori attestati a livello inferiore è previsto il livello 6.

A fronte delle istanze presentate dalle OO.SS., fermamente orientate ad affermare che l’applicazione di quanto previsto dall’accordo del 04.06.2014 conservasse il valore originario di difesa del posto di lavoro senza tramutarsi in atto discriminatorio nei confronti del personale inidoneo di SEAH, sono state convenute le seguenti condizioni di miglior favore, valide esclusivamente per il personale inidoneo attualmente in GIGS da SEAH:

  1. la deroga all’iter inquadramentale previsto dal CCNL con attestazione immediata al livello 7 per tutti gli “addetti ad attività operative di supporto” esentati provenienti da sea handling.
  1. la deroga all’iter inquadramentale previsto dal CCNL con attestazione immediata al livello 5 per tutti lavoratori esentati con la qualifica di Team – Leader provenienti da SEAHandling; precisando che questa attestazione è riconosciuta in funzione delle attività di guida di tutti i mezzi complessi e di tutti i mezzi speciali, nonché alla guida e controllo di altri lavoratori di livello immediatamente inferiore.
  1. Il riconoscimento per tutti i lavoratori esentati provenienti da SEA Handling di un assegno ad personam in “prima riga” non assorbibile equivalente alla differenza retributiva tra il livello inquadramentale in essere alle dipendenze di SEA Handling ed il diverso inquadramento alle dipendenze di Airport Handling.

La data di assunzione in Airport Handling è definita al 30.12.2014, ad eccezione dei lavoratori in possesso dei requisiti della Legge 68/1999 (c.d. assunzioni obbligatorie) per i quali non risulti applicabile la modalità del passaggio diretto, che verranno assunti con le stesse modalità previste nell’ accordo del 4 giugno 2014.

Inoltre, fermo restando la conclusione del programma di incentivazione all’esodo di cui all’allegato dell’accordo 04.06.2014 e la possibilità di accedere all’indennità di mobilità, SEAH ha manifestato la propria disponibilità a valutare, entro il 2 dicembre 2014, eventuali richieste individuali di incentivazione all’esodo da parte dei lavoratori inidonei attualmente sospesi in CIGS.

Questo accordo chiude una problematica delicatissima che ha visto emergere, nel corso delle trattative che hanno portato alla definizione dell’intesa del 4 giugno, la posizione di chiusura di Airport Handling rispetto al mantenimento occupazionale di quasi duecento lavoratori (oggi, a seguito dei passaggi in SEA e degli incentivi all’esodo, il numero è pari a 138) per i quali l’azienda affermava di “non avere posto”.

L’ostinata determinazione di FILT-CGIL FIT-CISL UIL-Trasporti UGL-TA e FLAI-TS ha portato invece al vincolo di assunzione nell’accordo di giugno ed all’attuale definizione che prevede una ricollocazione compatibile con le condizioni delle persone, e una sostanziale invarianza retributiva: condizioni senza le quali le OO.SS. non avrebbero mai potuto condividere alcuna intesa.

  

FILT-CGIL FIT-CISL UIL-Trasporti UGL-TA FLAI-TS

Segreterie Regionali e Territoriali                                        

Lin, 18.11.14