Gentili colleghi, a seguito delle numerose richieste di chiarimento in riferimento alla cosiddetta legge “Marzano”, ovvero la legge n. 347 del 23 dicembre 2003 relativamente al suo funzionamento ed alle tempistiche riportate nella sua disciplina, abbiamo ritenuto utile la pubblicazione di una sintesi dei principali aspetti, considerata anche la complessità delle disposizioni ed integrazioni che nel corso degli anni si sono ulteriormente sovrapposte. Invitiamo coloro che fossero interessati ad approfondire questo argomento a voler tuttavia accedere alla consultazione integrale della legge e sue successive modificazioni che ovviamente non possono essere completamente analizzate in un comunicato.

 

E’ noto che tramite decreto del Ministro dello Sviluppo Economico è stata disposta l’ammissione di Alitalia all’amministrazione straordinaria e con lo stesso decreto è stato inoltre nominato un collegio commissariale composto da tre membri: i dottori Luigi Gubitosi, Enrico Laghi e Stefano Paleari.

Il decreto legge che ci riguarda, è quindi il n. 347 del 2003 che regolamenta le: “misure urgenti per la ristrutturazione aziendale delle grandi imprese in stato d’insolvenza”. Questo decreto è stato convertito con la legge n. 39 del 18 febbraio del 2004, più volte ulteriormente integrata in particolare con i seguenti decreti legge:

  • il d.l. 119 del 3 maggio 2004, poi convertito nella legge del 5 luglio 2004 n. 166;
  • Il d.l. 281 del 2 novembre 2004, poi convertito nella legge del 5 gennaio n. 6.
  • Il d.l. 134 del 28 agosto 2008 convertito nella legge del 27 ottobre 2008 n. 166 (cosiddetto decreto Alitalia)

La legge Marzano è quindi un insieme di più disposizioni che peraltro sono frutto dell’evoluzione di precedenti leggi regolamentanti la gestione delle crisi delle imprese del sistema industriale italiano ad iniziare dalla fine degli anni 70 (cosiddette Leggi Prodi e Prodi Bis, rispettivamente L.95/79 e 270/99) ed è stata specificatamente studiata per la gestione della crisi nelle grandi aziende prefiggendosi i seguenti obiettivi:

  • Garantire l’efficace ristrutturazione dell’impresa e perseguire unitamente alla garanzia dei creditori, l’obiettivo di conservare l’avviamento e la posizione di mercato dell’impresa, assicurando la ristrutturazione del passivo e l’eventuale dimissione delle sole attività non strategiche con l’oggetto dell’attività svolta dall’azienda.

Con questa disciplina di legge risultano notevolmente ampliati i poteri del Ministro delle attività produttive e, di fatto, “ridotti” i poteri dell’autorità giudiziaria. La legittimazione a proporre il ricorso, per effetto di questa legge è di competenza dell’azienda che può chiedere, con un’istanza motivata e corredata da adeguata documentazione al Ministro delle attività produttive, l’ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria, se la stessa risulti essere in possesso dei seguenti criteri:

  • il requisito dimensionale di almeno 500 unità di lavoratori subordinati (comprensivi anche di quelli eventualmente ammessi alla CIGS da almeno un anno in tutte le aziende del Gruppo;
  • l’esposizione debitoria di almeno 300 milioni di euro.

Il Ministro dopo aver valutato sulla base delle motivazioni elencate dall’azienda e dopo aver verificato i requisiti di legge dispone, nel caso e con decreto l’ammissione immediata all’amministrazione straordinaria, nominando il Commissario ai sensi dell’art. 38 del decreto legislativo n. 270/99. Va evidenziato che il decreto del Ministro viene immediatamente comunicato al Tribunale competente il quale, nei tempi debiti dovrà fissare con sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza l’adunanza per l’esame dello stato passivo concedendo termine ai creditori per la presentazione delle domande. Tutti i crediti retributivi antecedenti la procedura sono assistiti da privilegio ex art. 2751 bis, n.1, cc e dovranno essere richiesti con apposita istanza.

L’emanazione di questo decreto determina non solo lo spossessamento della gestione aziendale che, nel caso di Alitalia era in capo all’Amministratore Delegato e che ora è conseguentemente attribuito al Commissario straordinario, ma anche il divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive anche speciali, nonché l’inefficacia degli atti e dei pagamenti effettuati dopo l’inizio della procedura, introducendo l’esercizio delle formalità necessarie per rendere opponibili gli atti ai terzi. E’ chiaro inoltre che il collegio Commissariale potrebbe attivare tutta una serie di iniziative ritenute ineluttabili per il raggiungimento degli obiettivi identificati nel programma di equilibrio e sostentamento economico come ad esempio, facendo leva su eventuali aspetti di natura industriale, oppure intervenendo sull’area del costo del lavoro secondo i criteri di sostenibilità dell’impresa ed equità di azione (ad esempio limitare l’erogazione ai dipendenti delle mensilità aggiuntive).

Con la pronuncia del decreto di ammissione alla gestione straordinaria, iniziano a decorrere i 180 giorni entro i quali il Commissario deve presentare al Ministro delle attività produttive il programma di ristrutturazione economica ai sensi dell’art 54 del DL.gs 270/99; tale limite temporale può tuttavia essere prorogato di altri 120 giorni. La legge “Marzano” ha eliminato ogni riferimento all’alternativa della dismissione e quindi il programma di interventi del Commissario può essere destinato alla ristrutturazione oppure alla cessione dei complessi aziendali nel caso in cui il programma identificato dal Commissario non sia approvato; in tal caso i termini sono di 60 giorni e decorrono dalla data di mancata autorizzazione del programma di ristrutturazione presentato dal Commissario.

Il Collegio Commissariale potrà scegliere il potenziale acquirente con trattativa privata ed il prezzo di acquisto non potrà essere inferiore a quello di mercato e dovrà in ogni modo essere garantita la prosecuzione dell’attività. Ricordiamo che la verifica e l’autorizzazione all’esecuzione del programma è demandata al Ministro delle attività produttive. Nel caso in cui il Ministro non lo autorizzi e non sia neppure possibile la cessione dei complessi aziendali, il tribunale su richiesta del Commissario straordinario, dispone la conversione dell’amministrazione straordinaria in fallimento. (Con ulteriore comunicato entreremo nel merito delle azioni revocatorie, dell’accertamento dello stato passivo della liquidazione e del riparto nonché della fase negoziale del concordato.)

10 maggio 2017: primo incontro con i Commissari.

In occasione dell’imminente incontro con la gestione Commissariale previsto per mercoledì 10 maggio p.v. le OO/SS saranno informate sullo stato della procedura e sulle eventuali iniziative in corso di elaborazione. Come già dichiarato con precedenti comunicati, riteniamo che il Commissario debba espletare, anche grazie al prestito ponte garantito dallo Stato e dopo il via libera della EU, ogni possibile tentativo per individuare soluzioni atte ad arginare la gravissima situazione in cui versa la società Alitalia tentando di ripristinare un proficuo ciclo produttivo. Gli errori evidenti delle dirigenze aziendali che si sono succedute, sono sotto gli occhi di tutti.

Come UGL Trasporto Aereo abbiamo attivato e sono tutt’ora in corso le più opportune verifiche legali per valutare la possibilità di poter agire per l’accertamento della responsabilità di chi abbia eventualmente causato questo ennesimo dissesto aziendale. Di questo vi daremo conto nel breve periodo. La nostra Organizzazione Sindacale avvierà una capillare informativa in occasione di ogni evento che inevitabilmente saremo chiamati a gestire nel prossimo futuro. Le nostre Strutture sindacali restano a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Roma, 8 maggio 2017