Correva l’ Anno 1996: il gruppo Volkswagen sigla l’accordo aziendale sul Mobbing sotto la voce “UNA LINEA DI CONDOTTA BASATA SULL’INTERESSE COMUNE”.
Introduzione: ”Una cultura aziendale caratterizzata da una linea di condotta che sul lavoro si ponga come obiettivo l’interesse comune costituisce la base per un ambiente di lavoro propizio e, di conseguenza, diventa un requisito indispensabile per il successo economico dell’azienda stessa.”
Benché non stupisca affatto che i cugini germanici abbiano anticipato di circa 16 anni la contrattazione collettiva italiana sul tema, non può venir meno una riflessione di autocritica in merito e, ad oggi, non può che ritenersi importantissimo questo passo avanti seppur con tanto ritardo rispetto al resto del Nord Europa.
Pertanto, proprio l’assenza di una specifica previsione legislativa impone una sensibilizzazione sociale a riguardo che possa trasformarsi in una tutela ex legge il prima possibile.
La combinazione degli ARTT 2043 cc (responsabilità extracontrattuale) e 2087 cc (che dispone integrando ex lege le obbligazioni nascenti da contratto di lavoro), hanno fino ad oggi colmato le suddette lacune e si sono ‘ atteggiati’ ad arto protesico di una normativa ancora “incompleta”.
Ciononostante l’ inserimento di una regolamentazione specifica all’interno della contrattazione collettiva risulta essere ad oggi il miglior strumento di Tutela o quantomeno il primo passo verso un percorso di Prevenzione e Riconoscimento del problema.
Fingere che esso non esista equivale a negare il Diritto di avere un Diritto, al contrario, prendere coscienza morale e Legale della problematica Mobbing, equivale non solo ad una crescita sociale ma anche ad una crescita dell’ambiente di lavoro e delle persone che ne fanno parte.
ART 17 DEL CCNL DEL TRASPORTO AEREO : MOBBING
“ Le parti riconoscono la fondamentale importanza di un ambiente di lavoro improntato alla tutela della libertà, della dignità ed inviolabilità della persona e ai principi di correttezza nei rapporti interpersonali….”
Eccolo qui, nero su bianco, l’’innominato’.
Esso ora ha un suo ‘ volto’ una sua ‘ voce’ e una sua ‘ disciplina’ e che questo sia avvenuto per casi in continua crescita all’ interno dell’ambiente di lavoro o semplicemente per la necessità di adeguarsi al resto dell’ Europa, il risultato non cambia: il problema esiste ed ora è tutelato dalle parti sociali in accordo con l’azienda.
Confidando che l’ ART 17 non si riduca ad essere una sola arma per la vittima, ma che costituisca in primis uno sbarramento affinché vittime non ve ne siano, è con gioia che oggi do il benvenuto alla nuova disciplina interna consapevole, quale Responsabile delle Pari Opportunità e quale lavoratrice, che questo processo di crescita è da considerarsi ‘ in fieri’ e non già un punto di arrivo.
Roberta Sole
Responsabile Nazionale delle Pari Opportunità Trasporto Aereo