Gentili colleghi,
a seguito di numerose segnalazioni e richieste di chiarimento sul tema DECONTRIBUZIONE, desideriamo fornirvi un breve riepilogo sui decreti legge inerenti questo importante istituto, unitamente ad alcune delucidazioni sui positivi effetti che sono in essere sulle buste paga, per effetto di questa agevolazione fiscale.
Ricordiamo che il DL 145/13 ha disposto, per l’anno 2014, l’esclusione delle indennità di volo dalla base imponibile utile ai fini contributivi, mantenendo comunque l’incidenza di dette indennità sulla determinazione della base pensionabile. Più specificamente possiamo affermare che l’articolo 13, c.19 del suddetto decreto legge dispone l’esclusione delle indennità di volo dalla base imponibile utile ai fini contributivi, senza che tale esclusione incida sul regime fiscale delle indennità in argomento.
Di fatto, viene mantenuta l’incidenza di queste voci retributive per il calcolo della base pensionabile, al fine di evitare penalizzazioni sulla determinazione delle future pensioni dei lavoratori interessati. In pratica non si pagano contributi sulle seguenti voci retributive:
- Indennità di volo minima garantita;
- Indennità di volo ex ristrutturazione;
- Indennità di volo oraria;
- Indennità di volo integrativa;
- Indennità di volo integrativa annua.
Ma, soprattutto, non si subiscono abbattimenti pensionistici.
A sostegno di questo intervento di sostegno per il Trasporto Aereo (ricordiamo che le aziende ottengono lo stesso beneficio in termini di minore fiscalità) interviene il comma 20 del medesimo DL che stabilisce che: “alla copertura dell’onere recato dal comma 19, pari a 28 milioni di euro, per l’anno 2014, si provvede a valere sulle risorse riscosse dall’ENAV per lo svolgimento dei servizi di navigazione aerea di rotta svolti a favore del traffico aereo civile…….”.
In pratica, il comma 20 dispone che i nostri contributi vengano garantiti dalle risorse provenienti dall’ENAV.
Questo è ciò che stabiliva il DL145, riferendosi al solo anno 2014.
Questa importante agevolazione fiscale, con il successivo DL 133/14 art.28 è stata riconfermata per gli anni 2015/2016/2017; il decreto legge nello specifico recita: “per gli anni 2015/16/17 le indennità di volo previste dal CCNL non concorrono alla formazione del reddito ai fini contributivi . Le medesime indennità di cui al periodo precedente concorrono alla determinazione della retribuzione pensionabile nella misura del 50%del loro ammontare”.
Viene, quindi, confermato l’effetto positivo di questa agevolazione fiscale che di fatto aumenta l’importo netto delle nostre buste paga, senza produrre influenze negative sulle nostre pensioni.
Nota a parte per la questione relativa alla fiscalità generale, per la quale ovviamente rimandiamo alle singole valutazioni essendo potenzialmente diverse le aliquote Irpef.
Con questa nota vogliamo enfatizzare l’operato del Dipartimento Tecnico Nazionale degli Assistenti di Volo della UGL Trasporto Aereo, il quale tra le altre attività, garantisce un costante controllo e monitoraggio delle retribuzioni del PNC; come sempre vi invitiamo a contattarci per ricevere la massima assistenza su tutte le tematiche inerenti la retribuzione e la contribuzione.
Dipartimento Tecnico Nazionale – AAVV
Roma, 19 agosto 2015